Presidente dei Consigli dei Corsi di studio.

Ogni Consiglio di corso di studi elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un Presidente.

Le modalità di elezione del Presidente sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.

L’elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno.

Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento, ha la vigilanza sulle attività del Corso di studi nonché la responsabilità delle procedure di assicurazione della qualità del Corso di studi.

Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato.

Il Rettore qualora ne ravvisi l’interesse, o su richiesta della maggioranza dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studi, convoca riunioni collegiali dei Presidenti stessi su problemi generali inerenti la progettazione, la gestione e l’erogazione delle attività didattiche per acquisire pareri e proposte.

Il Consiglio e il Presidente svolgono i compiti previsti dal citato art. 36, comma 4 dello Statuto, e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.